Il Ministero della pubblica istruzione, al cui bilancio di spesa verra' assegnata, dopo il versamento in Tesoreria, la somma di lire 3.600.000 di cui al precedente art. 1, devolvera' detta somma a beneficio della Facolta' di agraria dell'Universita' di Milano, perche' sopperisca alla spese conseguenti al trasferimento delle proprie attivita' dall'uno all'altro degli immobili permutandi. Alle occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sara' provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 24 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;475~art2 · fonte del testo