Art. 41 — Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari
A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963 sono annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione 5.000 milioni di lire da destinare alle Universita' e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche ivi comprese le dotazioni librarie degli Istituti e delle biblioteche di Facolta', e per il loro funzionamento. Alla ripartizione del fondo di cui al presente articolo provvede il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
