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L'assunzione di personale salariato di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi con l'osservanza delle norme contenute nella legge 26 febbraio 1952, n. 67, e nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842. Le ammissioni degli invalidi, sono regolate nei modi stabiliti dall'art. 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375. I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni. Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

Testo in vigore dal 21 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-03-31;265~art1 · fonte del testo