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La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonche' la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti, ferma rimanendo l'osservanza delle altre norme stabilite dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67. L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1955 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-31;265~art3 · fonte del testo