Art. 5
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Per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. I manufatti sostitutivi o le deviazioni stradali di cui all'articolo 1 della presente legge, nonche' quelli di cui al primo e secondo comma dell'articolo 12 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, dovranno essere commisurati alle caratteristiche della viabilita' esistente e tali da garantire la stessa capacita' di traffico. Gli elaborati progettuali saranno approvati, per quanto concerne la viabilita' statale, di intesa con i compartimenti della viabilita' dell'ANAS o, in caso di mancato accordo, di intesa con gli organi centrali dell'Amministrazione, che, occorrendo, provvederanno alla nomina di apposita commissione paritetica. Anche per gli interventi soppressivi dei passaggi a livello di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, qualora la regione interessata o l'ANAS non si pronunci entro novanta giorni sui progetti presentati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si intenderanno acquisiti i pareri e le intese di cui al primo comma dell'articolo 12 della citata legge. Per i passaggi a livello delle strade private sono applicabili le disposizioni della legge 29 maggio 1969, n. 315, e le relative norme di esecuzione. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1981, n. 17.
Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 22 dicembre 2008
