Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1972

    Questione infondata
    21 dicembre 1972

    La disposizione contenuta nell'art. 11, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, sul piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali - la quale stabilisce che il termine di durata biennale, previsto dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le occupazioni temporanee, "può essere prorogato con decreto del prefetto, prima della sua scadenza, ove per esigenze sopravvenute siano modificati i progetti approvati" - deve essere interpretata nel senso che una sola proroga, di durata non superiore a due anni può essere disposta nel caso in cui sopravvenute esigenze impongano la modifica dei progetti originariamente approvati. I criteri di durata dell'ulteriore occupazione e del fine per il quale essa può essere accordata, desumibili dal testo della norma, sono posti a garanzia del diritto di proprietà in quanto non consentono al beneficiario della proroga di continuare indefinitamente nell'occupazione ne' di richiederla per motivi diversi da quelli espressamente indicati, di tal che infondata è da ritenersi la questione di legittimità della citata disposizione sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, della Costituzione.

    Art. 11 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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