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La costruzione e l'esercizio delle autostrade: Milano-Napoli, in deroga alla legge 21 maggio 1955, n. 463; Firenze-Mare, in deroga alla legge 17 aprile 1948, n. 547, nonche' delle autostrade: Milano-Brescia; Milano-Laghi; Como-Chiasso; Serravalle-Genova; Genova-Savona; Genova-Sestri Levante; Padova-Bologna; Bologna-Canosa; Roma-Civitavecchia; Napoli-Bari sono concessi a una societa' per azioni al cui capitale sociale l'Istituto per la ricostruzione industriale partecipi direttamente o indirettamente almeno con il 51 per cento. Nell'atto costitutivo e nello statuto della predetta societa' non potranno essere previste le deroghe alle maggioranze assembleari contemplate negli articoli 2368 e 2369 del Codice civile. La concessione e' accordata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il bilancio, per il tesoro e per le partecipazioni statali, e con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che disciplina la concessione. Nelle stesse forme sono approvate le eventuali modifiche della convenzione. Il programma, di costruzioni sara', realizzato in dieci anni a partire dal 1961 e le fasi di attuazione del programma stesso saranno stabilite nella convenzione.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art16 · fonte su Normattiva