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Alla Societa' concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16 spetta un contributo trentennale a carico dello Stato non superiore ai 4 per cento del costo effettivo delle opere. Detta percentuale sara' stabilita, in via provvisoria, sulla base dei costo presunto delle opere e della previsione di introiti al netto delle spese di esercizio che forfettariamente saranno determinate in convenzione. La determinazione definitiva del contributo sara' effettuata a norma dell'articolo 21. Il contributo determinato dal primo comma del presente articolo e liquidato sulla base degli stati di avanzamento delle opere. Ove l'importo dello stato di avanzamento presentato sia superiore alla somma di cinque miliardi di lire, l'Amministrazione, in costanza dei dovuti accertamenti, puo' concedere acconti fino ad un importo massimo dell'80 per cento del contributo sull'importo risultante dallo stato d'avanzamento medesimo.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 28 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art19 · fonte su Normattiva