Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 385.
Abrogato dal 28 aprile 1968
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 28 marzo 1968, n. 385.
Abrogato dal 28 aprile 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1961 al 28 aprile 1968. 130 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alla Societa' concessionaria delle autostrade di cui all'articolo 16 spetta un contributo trentennale a carico dello Stato non superiore ai 4 per cento del costo effettivo delle opere. Detta percentuale sara' stabilita, in via provvisoria, sulla base dei costo presunto delle opere e della previsione di introiti al netto delle spese di esercizio che forfettariamente saranno determinate in convenzione. La determinazione definitiva del contributo sara' effettuata a norma dell'articolo 21. Il contributo determinato dal primo comma del presente articolo e liquidato sulla base degli stati di avanzamento delle opere. Ove l'importo dello stato di avanzamento presentato sia superiore alla somma di cinque miliardi di lire, l'Amministrazione, in costanza dei dovuti accertamenti, puo' concedere acconti fino ad un importo massimo dell'80 per cento del contributo sull'importo risultante dallo stato d'avanzamento medesimo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art19 · fonte del testo