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Dal 1 gennaio 1963 e' applicata un'addizionale del 3 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale e' devoluta integralmente allo Stato. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per il pagamento della suddetta addizionale.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 1 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art25 · fonte su Normattiva