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Dal 1 gennaio 1963 e' applicata un'addizionale del 3 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli, limitatamente ai veicoli che, per le loro caratteristiche tecniche, sono ammessi a circolare sulle autostrade. Tale addizionale e' devoluta integralmente allo Stato. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalita' per il pagamento della suddetta addizionale.12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 1997, n. 449
12La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art.17, comma 4) che " E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729."
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 22 dicembre 2008
