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A decorrere dal compimento del terzo anno di apertura al traffico e successivamente ad ogni scadenza di quinquennio fino al termine del periodo di concessione, il gettito complessivo dei diritti di pedaggio al netto delle spese di esercizio per la parte eccedente il 5 per cento di quello complessivo previsto nel piano finanziario delle convenzioni, sara' devoluto allo Stato.

Testo in vigore dal 12 agosto 1961 al 16 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art7 · fonte su Normattiva