Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)) Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che dell'ammortamento industriale, di, cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1961-07-24;729~art7 · fonte su Normattiva