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((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537 COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537)) Al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, dovranno essere devolute allo Stato, oltre a tutte le attivita' reversibili, le quote non utilizzate sia dell'accantonamento, che dell'ammortamento industriale, di, cui ai precedenti commi.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008
