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Il Governo del Re ha facolta' di approvare con Regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscera' opportune.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art12 · fonte del testo