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[1]Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

[2]Per l'esecuzione dei piani particolareggiati e' assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovra' essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

[3]Tale termine decorrera' dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sara' consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

[4]Il Comune potra' anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio.

[5]In tal caso delle opere eseguite sara' tenuto conto nel computo delle indennita' di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI

[8]VITTORIO EMANUELE

[9]Mussolini - Di Crollalanza - De Francisci - Jung - Ercole

[10]Viste, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art13 · fonte del testo