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[1]Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali, secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

[2]Il comune di Foggia provvedera' alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprieta' soggette ad espropriazioni od a vincolo.

[3]I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[4]La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sara' effettuata per opera del comune di Foggia a mano a mano che se ne presenti l'opportunita' e se ne preveda la prossima realizzazione.

[5]La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

[6]L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sara' data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art2 · fonte del testo