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Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovraimposte comunale e provinciale dei fabbricati.
Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
