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Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano compiute entro il termine stabilito per la esecuzione dei piani esecutivi, godranno della esenzione venticinquennale della imposta e delle sovraimposte comunale e provinciale dei fabbricati.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art8 · fonte del testo