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Il comune di Foggia e' autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria, nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art9 · fonte del testo