Art. 1 (Regolamento)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: ALLEGATO A.
tolto: Regolamento contenente le norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore della citta' di Foggia.
tolto: Art. 1.
tolto: Gli edifici prospicienti strade o piazze della larghezza di metri otto o piu' debbono avere almeno tre piani compreso il terreno, e cio' nei limiti di altezza previsti dal regolamento edilizio, salvo speciali deroghe che fossero consentite caso per caso dall'autorita' comunale.aggiunto: Regolamento-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~regolamento-art1 · fonte del testo