Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
tolto: Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta', singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art4 · fonte del testo