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[1]Quando per effetto dell'esecuzione di un piano regolatore una parte di un edificio venga ad essere offerta alla pubblica vista, e costituisca, a giudizio del Comune, un deturpamento che torni a disdoro della citta', particolarmente nei riguardi dell'importanza che vengono ad assumere i luoghi per effetto dell'esecuzione del piano, e' in facolta' del Comune intimare ai proprietari di variare i prospetti secondo un progetto da approvarsi dal Comune.

[2]Il Comune puo' imporre l'esecuzione del rifacimento entro un termine stabilito.

[3]In caso di rifiuto il Comune ha la facolta' di procedere all'esproprio dell'intero edificio, corrispondendo una indennita' determinata secondo le norme contenute nella presente legge.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

[5]Il Ministro per i lavori pubblici:

[6]Di Crollalanza

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~regolamento-art3 · fonte del testo