Art. 14 — Condizioni dei mutui
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I mutui previsti dagli articoli precedenti sono connessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata. Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite e' elevato all'80 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:
- a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 11;
- b)3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;
- c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;
- d)3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;
- e)1 anno per prestiti per capitale di esercizio. La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 e' determinata nel piano di cui all'articolo 1. I mutui entrano in ammortamento il 1 gennaio od il 1 luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra. I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 16 settembre 1989
