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I mutui previsti dagli articoli precedenti sono connessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata. Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite e' elevato all'80 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:

  • a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 11;
  • b)3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;
  • c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;
  • d)3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;
  • e)1 anno per prestiti per capitale di esercizio. La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 e' determinata nel piano di cui all'articolo 1. I mutui entrano in ammortamento il 1 gennaio od il 1 luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra. I criteri per la concessione di prestiti per capitale di esercizio sono stabiliti nel piano di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 16 settembre 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art14 · fonte del testo