Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima
Art. 14 — Condizioni dei mutui
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I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 e' elevato all'85 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:
- a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
- b)6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;
- c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
- d)3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;
- e)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11. I mutui entrano in ammortamento il 1› gennaio od il 1› luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. 5. I mutui inidicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra
Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004
