Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

I mutui previsti dagli articoli precedenti sono concessi per un ammontare fino all'80 per cento della spesa documentata. Per le cooperative della pesca e loro consorzi il limite di cui al comma 1 e' elevato all'85 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:

  • a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 11;
  • b)6 anni per le iniziative di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 11;
  • c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4), 5) e 7) del primo comma dell'articolo 11;
  • d)3 anni per le iniziative di cui al numero 6) del primo comma dell'articolo 11;
  • e)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 8) e 9) del primo comma dell'articolo 11. I mutui entrano in ammortamento il 1› gennaio od il 1› luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. 5. I mutui inidicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra

Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art14 · fonte su Normattiva