Art. 14 — Condizioni dei mutui
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1989 al 13 marzo 1992. Leggi il testo vigente →
I mutui previsti dagli articoli precedenti sono connessi per un ammontare fino al 70 per cento della spesa documentata. Per le cooperative di pescatori e per i consorzi di cooperative di pescatori il predetto limite e' elevato all'80 per cento. L'ammortamento dei mutui e' compiuto nel termine massimo di:
- a)15 anni per le iniziative di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 11;
- b)3 anni per le iniziative di cui al n. 3 dell'articolo 11;
- c)20 anni per le iniziative di cui ai numeri 4, 5 e 7 dell'articolo 11;
- d)3 anni per le iniziative di cui al n. 6 dell'articolo 11;
- e)((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 AGOSTO 1989, N. 302)). La durata massima per l'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dei numeri 8 e 9 dell'articolo 11 e' determinata nel piano di cui all'articolo 1. I mutui entrano in ammortamento il 1 gennaio od il 1 luglio successivi alla data di somministrazione del prestito. I mutui indicati alle lettere a) e c) del terzo comma del presente articolo entrano in ammortamento un anno dopo l'entrata in esercizio delle navi o degli impianti a terra. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 AGOSTO 1989, N. 302)).
Testo in vigore dal 16 settembre 1989 al 13 marzo 1992
