Art. 17 — Garanzia
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I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da ipoteca di primo grado sulle navi, da ipoteca di primo grado e privilegio sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi. Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorita' marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo. Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992
