Art. 17 — Garanzia
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((I crediti derivanti dai mutui concessi in base alla presente legge sono garantiti da:
- a)ipoteca di primo grado sulle navi, sugli immobili, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- b)privilegio sulle navi, sugli immobili, sui macchinari, sugli impianti a terra e sugli automezzi;
- c)fideiussione bancaria di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- d)polizza fideiussoria di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della citata legge n. 348 del 1982)). Le navi date in garanzia debbono essere assicurate contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui le navi stesse sono autorizzate a navigare dall'autorita' marittima. Gli altri beni debbono essere assicurati contro il rischio della perdita totale o parziale e per furto. Le relative polizze di assicurazione debbono essere vincolate a favore dell'Istituto di credito finanziatore per l'intera durata dell'ammortamento del mutuo. Gli Istituti di credito non possono chiedere garanzie oltre quelle previste nei commi precedenti.
Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004
