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Il piano nazionale della pesca e' costituito di tre parti. La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', sulla base della relazione e delle indicazioni, che costituiscono parte integrante del piano, fornite dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui al successivo articolo 6. Il mancato accoglimento di tali indicazioni deve essere motivato. La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge. La terza parte costituisce il bilancio preventivo per quanto riguarda la ripartizione degli stanziamenti tra i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, che debbono essere almeno pari al 5 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi a fondo perduto, che non debbono superare il 25 per cento degli stanziamenti annuali, i contributi per le attivita' promozionali e l'ammontare dei fondi annuali destinati al Fondo centrale per il credito peschereccio. Il preventivo dovra' prevedere anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge. Gli stanziamenti sul Fondo per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati per almeno il 50 per cento ad iniziative promosse da cooperative di pescatori o da loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative e dei loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui al successivo articolo 23. I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art2 · fonte su Normattiva