Art. 2 — Elaborazione del piano
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Il piano nazionale della pesca e' costituito di tre parti. ((La prima parte riguarda l'attivita' in mare della pesca marittima e lo sviluppo dell'acquacoltura ed e' intesa a mantenere l'equilibrio piu' conveniente per la collettivita' nazionale tra livello di sfruttamento delle risorse e loro disponibilita', tenuto conto dei diversi sistemi di pesca utilizzati in ciascuna zona o distretto di pesca, sulla base degli indicatori bioeconomici prescelti e delle indicazioni del Comitato di cui all'articolo 6)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 10 FEBBRAIO 1992, N. 165)). La seconda parte riguarda le strutture a terra collegate all'esercizio della pesca marittima, con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione tra i pescatori, dell'associazionismo tra gli armatori, dell'adeguamento e modernizzazione dei mercati ittici all'ingrosso, delle reti distributive, degli impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della pesca. Le regioni potranno fornire, entro i primi quattro mesi di ogni anno successivo al secondo anno dell'insediamento del Comitato di cui al successivo articolo 3, un esauriente quadro conoscitivo, articolato in specifici progetti tecnico-finanziari ed elaborato sulla base di apposito schema-tipo predisposto dal Ministero della marina mercantile, formulando proposte allo scopo di raggiungere gli obiettivi generali della presente legge. ((La terza parte ripartisce gli stanziamenti tra: i contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura, che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'articolo 20, comma 3, lettere a) e b), che debbono essere almeno pari al 10 per cento degli stanziamenti annuali; i restanti contributi a fondo perduto che non devono super- are il 10 per cento degli stanziamenti annuali; i contributi per le attivita' promozionali e i fondi annuali destinati al credito peschereccio. Devono essere stabiliti anche gli stanziamenti necessari per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla presente legge e per il funzionamento del sistema statistico della pesca. Gli stanziamenti per il credito peschereccio e quelli per i contributi a fondo perduto sono destinati, per almeno il 50 per cento, ad iniziative promosse da cooperative della pesca o loro consorzi. Le quote di riserva a favore delle cooperative della pesca e loro consorzi, non utilizzate per mancanza di iniziative ammissibili, in ciascun anno, possono essere utilizzate, negli anni successivi, senza alcun vincolo di riserva, previo parere favorevole del Comitato di cui all'articolo 23)). I piani nazionali della pesca successivi al primo sono preceduti dalla relazione annuale del Ministro della marina mercantile sullo stato di attuazione del precedente piano.
Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004
