Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 23 — Concessione dei contributi a fondo perduto

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La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato, composto da:

  • a)il direttore generale della pesca marittima, che lo presiede;
  • b)il vice direttore generale della Direzione generale della pesca marittima, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
  • c)due funzionari della Direzione generale della pesca marittima con qualifica non inferiore a primo dirigente;
  • d)i direttori degli istituti di cui ai numeri 5, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 6;
  • e)tre rappresentanti delle associazioni nazionali cooperative designati dalle associazioni stesse;
  • f)tre rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
  • g)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilita' delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le riunioni sono valide con la presenza della meta' dei membri. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1982 al 13 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art23 · fonte su Normattiva