Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima

Art. 23 — Concessione dei contributi a fondo perduto

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La concessione dei contributi a fondo perduto e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il parere di un apposito Comitato composto da:

  • a)il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede;
  • b)il vice direttore generale della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del presidente;
  • c)due funzionari della direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
  • d)un funzionario del Ministero del tesoro;
  • e)quattro esperti in ricerche applicate alla pesca marittima ed all'acquacoltura, designati dal Comitato di cui all'articolo 6, di cui due dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
  • f)tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle cooper- ative della pesca designati dalle associazioni stesse;
  • g)due rappresentanti degli armatori delle navi da pesca designati dalle associazioni nazionali di categoria;
  • h)quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle organizzazioni sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima;
  • i)un rappresentante delle industrie conserviere; ((l) un rappresentante degli acquacoltori.)) I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile. I componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) e l) del primo comma possono essere confermati una sola volta. Il Comitato esprime il proprio preventivo parere sulle domande di concessione dei mutui sul Fondo per il credito peschereccio. Il Comitato valuta la compatibilita' delle singole iniziative con il piano di cui all'articolo 1, nel rispetto delle priorita', dei vincoli e degli obiettivi fissati dal piano stesso. Il Comitato riferisce ogni sei mesi, con apposita relazione, al Comitato di cui all'articolo 3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della pesca marittima di livello non inferiore al settimo coadiuvato da un impiegato di livello inferiore al settimo. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno la meta' dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate dalla maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il presidente puo' convocare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari del Ministero della marina mercantile, di altre amministrazioni dello Stato o estranei all'amministrazione statale.

Testo in vigore dal 14 giugno 1998 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-17;41~art23 · fonte su Normattiva