Art. 8 — Istituto centrale per le ricerche scientifiche e tecnologiche applicate alla pesca marittima
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In attesa della riforma della organizzazione nazionale della ricerca scientifica e del riordinamento degli enti pubblici di ricerca, e' istituito, sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, inserito nella categoria VI "Enti scientifici di ricerca e sperimentazione" della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. L'Istituto provvede ((, sulla base del proprio piano triennale, avente la stessa cadenza temporale del piano di cui all'articolo 1, e di accordi di programma definiti con il Ministero della marina mercantile,)) all'espletamento sistematico delle ricerche di ogni ordine scientifico e tecnologico nonche' dei servizi tecnici riguardanti:
- a)la valutazione dell'entita' e della capacita' produttiva delle risorse biologiche del mare;
- b)la individuazione e la sperimentazione degli interventi tecnici idonei a proteggere, a sviluppare e a migliorare le risorse ittiche ai fini di un esercizio razionale della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marine;
- c)lo studio e il controllo dell'inquinamento del mare ai fini della pesca marittima e dell'acquacoltura;
- d)la pubblicazione dei risultati scientifici e tecnologici d'interesse generale ed applicativo per i settori inerenti alle proprie competenze istituzionali;
- e)la qualificazione e la specializzazione professionale del proprio personale, nonche' di giovani laureati e diplomati in discipline inerenti all'attivita' istituzionale, mediante corsi di perfezionamento, conferimento di borse di studio ed altre idonee iniziative a carattere nazionale ed internazionale. ((Nell'ambito dei propri fini istituzionali, l'Istituto svolge altresi' gli incarichi che, mediante convenzioni, ad esso vengono conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali; inoltre, nell'esecuzione dei propri programmi di ricerca, l'Istituto puo' avvalersi di contributi o collaborazioni complementari esterni)). L'Istituto comunica, ai fini di coordinamento, i propri programmi di ricerca al Ministro incaricato per la ricerca scientifica e tecnologica ed al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Organi di amministrazione dell'Istituto sono:
- 1)il presidente;
- 2)il consiglio di amministrazione;
- 3)il collegio dei revisori dei conti. ((3-bis) la giunta esecutiva)). Il presidente e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile, con la procedura prevista dall'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed e' scelto tra persone aventi comprovate competenze professionali o scientifiche. Il consiglio di amministrazione e' composto:
- a)dal direttore generale della pesca marittima che, in caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Istituto, ne assume le funzioni vicarie; ((b) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a primo dirigente, di cui due della direzione generale della pesca marittima ed uno dell'ispettorato centrale per la difesa del mare)).
- c)da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- d)da un rappresentante del CNR;
- e)da tre rappresentanti della cooperazione peschereccia, designati dalle associazioni cooperativistiche a base nazionale;
- f)da un rappresentante dei datori di lavoro della pesca designato dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Istituto. Il collegio dei revisori dei conti e' composto:
- 1)da un rappresentante del Ministro del tesoro che lo presiede;
- 2)da un rappresentante del Ministro della marina mercantile;
- 3)da un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica. ((La giunta esecutiva e' composta:
- a)dal presidente;
- b)dai membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere a) e c) del settimo comma;
- c)da uno dei membri del consiglio di amministrazione di cui alla lettera e) del settimo comma, eletto dallo stesso consiglio. Alla giunta esecutiva partecipa il direttore dell'Istituto)). Il personale dell'Istituto e' composto come segue:
- a)il direttore dell'Istituto;
- b)10 ricercatori in possesso della laurea in scienze naturali od in scienze biologiche;
- c)5 ricercatori laureati in matematica od in informatica;
- d)3 ricercatori laureati in chimica;
- e)2 ricercatori laureati in fisica;
- f)2 ricercatori laureati in ingegneria elettronica;
- g)3 ricercatori medici veterinari specializzati in ittiopatologia;
- h)2 ricercatori laureati in ingegneria navale;
- i)2 laureati in scienze economiche e commerciali;
- l)2 laureati in scienze giuridiche;
- m)10 diplomati degli istituti nautici;
- n)10 impiegati in possesso della licenza media. Si applicano all'Istituto per quanto riguarda l'ordinamento, il reclutamento e la disciplina del personale le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Con decreto del Ministro della marina mercantile sono definite entro sei mesi le norme di organizzazione dell'Istituto. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 febbraio 1992, n. 165
2La L. 10 febbraio 1992, n. 165 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che "le norme per la nuova organizzazione dell'Istituto di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dal presente articolo, sono definite, con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 13 marzo 1992 al 9 luglio 2004
