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Nella formulazione del programma di cui al primo comma dell'articolo 1 dovra' tenersi conto, nel seguente ordine, dei sottoindicati criteri di priorita':
- 1)completamento delle opere relative a programmi di ammodernamento o ristrutturazione di strutture edilizie gia' esistenti o di ampliamento delle stesse, richieste da verificate esigenze di migliore funzionalita';
- 2)costruzione e completamento di sedi di universita' gia' funzionanti ed istituite in data non anteriore al 1968;
- 3)costruzione e completamento di nuove sedi di universita' gia' funzionanti, per esigenze di decongestionamento o di decentramento;
- 4)costruzione di opere edilizie relative a universita' istituite o da istituire in conseguenza del disposto dell'articolo 10 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 novembre 1973, n. 766. A tal fine sara' riservato un importo non superiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge. Le opere di edilizia universitaria comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641, e non ancora realizzate, escluse quelle di cui al precedente articolo 2, saranno riconsiderate per essere eventualmente comprese, previa verifica, nel nuovo programma.
Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008
