Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui al precedente articolo 4, ha facolta' di revocare i finanziamenti assegnati, qualora entro due anni dall'approvazione dei programmi delle singole universita', non risultino ancora appaltate le opere programmate. Le somme in tal modo rese disponibili saranno utilizzate per le variazioni del programma di cui all'articolo 1, comma ottavo.
Testo in vigore dal 20 marzo 1976 al 22 dicembre 2008
