Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Art. 23 — Opere pubbliche di bonifica montana

E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art23 · fonte su Normattiva