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Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad Enti ed a liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi. All'uopo e' autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvedera' agli stanziamenti per gli esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 27 luglio 1966

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ed alla delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione, sollevata dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso del 10 ottobre 1970, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 d…

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1964

    Questione infondata
    1 febbraio 1964

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non può essere impostato che secondo una visione generale delle necessità del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attività pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.

    Art. 1 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 2 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 3 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 4 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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