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Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, e' autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad Enti ed a liberi professionisti e ad assumere personale temporaneo specializzato, allo scopo di provvedere alla formulazione del piano mediante studi, ricerche, indagini esecutive e quanto altro a tal fine occorrente, determinando i relativi compensi. All'uopo e' autorizzato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1962-63 un primo stanziamento di lire 450 milioni. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici si provvedera' agli stanziamenti per gli esercizi successivi. Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 27 luglio 1966
