Per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, dispone un piano organico straordinario ed aggiuntivo di interventi e assicura il coordinamento in relazione ad esso di tutti gli interventi previsti dalle leggi statali al fine di perseguire l'obiettivo dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'isola. Il piano viene formulato per "zone territoriali omogenee", individuate in base alle strutture economiche prevalenti, alle possibilita' di sviluppo e alle condizioni sociali. Finalita' del piano deve essere il raggiungimento di determinati obiettivi di trasformazione e miglioramento delle strutture economiche e sociali delle zone omogenee, tali da conseguire la massima occupazione stabile e piu' rapidi ed equilibrati incrementi del reddito.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art1 · fonte su Normattiva