La Regione predispone avvalendosi di suoi organi tecnici, che opereranno d'intesa, con la Cassa per il Mezzogiorno, il piano generale di cui al primo comma dell'articolo 1 e lo presenta per l'approvazione al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno. Con le modalita' previste dal comma precedente si provvede altresi' alla formulazione di programmi pluriennali e annuali nell'ambito del piano generale. Per lo svolgimento delle attribuzioni relative alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti, la. Cassa per il Mezzogiorno istituira' un apposito ufficio. La Regione provvede a consultare le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori in ordine alla predisposizione del piano e dei programmi.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art4 · fonte su Normattiva