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Per promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al piano e ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del Codice civile. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano - enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari, nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private. Alla Regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei componenti del Consiglio di amministrazione, ed in complesso alla Regione e agli enti pubblici o di diritto pubblico la nomina di tre quarti di tali componenti. Il presidente del Consiglio di amministrazione e' scelto tra i componenti la cui nomina e' riservata alla Regione. Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, alla Regione per l'approvazione entro il 31 gennaio successivo.
Testo in vigore dal 3 luglio 1962 al 15 maggio 1971
