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((Per promuovere ed assistere le iniziative economiche e, particolarmente, le iniziative industriali conformi al piano ed ai programmi, sia direttamente che attraverso la partecipazione al capitale delle imprese, e' autorizzata la costituzione di una societa' finanziaria per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile. A tal fine, la societa' finanziaria potra':

  • a)assumere partecipazioni in societa' o enti, costituiti o costituendi;
  • b)prestare assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa a favore delle societa' o enti ai quali partecipa. Collateralmente e compatibilmente alla realizzazione dello scopo primario precisato nel primo comma, la societa' potra' assumere speciali incarichi di studio, di consulenza, di assistenza e di gestione che le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti privati e singoli. Alla sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi aumenti possono concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che puo' avvalersi anche degli stanziamenti previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dal piano -, enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la natura di enti pubblici o di diritto pubblico, anche in deroga a divieti statutari nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private. Alla Regione e' riservata la nomina di almeno meta' dei componenti del consiglio di amministrazione e, tra questi, del presidente. In complesso, alla Regione ed agli enti pubblici o di diritto pubblico e' riservata la nomina di tre quarti di tali componenti. Alla Regione e' del pari riservata la nomina del presidente del collegio sindacale. Il bilancio annuale della societa' finanziaria, chiuso il 30 giugno di ogni anno, viene presentato, insieme alle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione, per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo. Sono estese alla societa' finanziaria, le esenzioni ed agevolazioni fiscali che le vigenti disposizioni accordano alle societa' industriali operanti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni; nonche' le esenzioni prevedute nell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, in relazione all'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1965, n. 123)).

Testo in vigore dal 15 maggio 1971 al 11 agosto 1997

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art29 · fonte su Normattiva