Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a:

  • a)concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell'articolo 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
  • b)concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura, tale da far gravare sull'artigiano non piu' del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell'articolo 30 e' estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art35 · fonte su Normattiva