E' autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. E' altresi' autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;588~art36 · fonte su Normattiva