Art. 60

[1]per la ristrutturazione e riconversione industriale

[2]La percentuale massima complessiva dei mutui agevolati, dei contributi sugli interessi nonche' dei contributi pluriennali, previsti rispettivamente dalle lettere a) b) e c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata al 70 per cento del costo globale previsto dai progetti sia di ristrutturazione sia di riconversione realizzati nei territori di cui all'art. 1. ((Per le iniziative di ristrutturazione e riconversione industriale, nonche' per i nuovi impianti e gli ampliamenti di qualsiasi dimensione, conformi ai programmi finalizzati di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico, le agevolazioni finanziarie previste da tale legge sono cumulabili, a valere sulle disponibilita' del Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della predetta legge, con il contributo di cui all'articolo 69, primo comma, del presente testo unico, nei limiti del 70 per cento del costo globale preventivo del progetto)). ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GENNAIO 1979, N. 23, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 MARZO 1979, N. 91)). ((Le imprese di cui al decimo comma dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per i progetti di ristrutturazione e di riconversione localizzati nel centro-nord possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge stessa allorche' i progetti previsti nei programmi complessivi di cui al richiamato decimo comma risultino conformi ai programmi finalizzati per la parte in essi rientrante e prevedano che almeno il 40 per cento del costo globale preventivo dei programmi complessivi stessi sia da realizzarsi nei territori di cui all'articolo 1 del presente testo unico)). Le imprese il cui capitale sociale sia pari o superiore a 30 miliardi le quali realizzino progetti di riconversione comportanti livelli occupazionali superiori a quelli preesistenti, sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 4 della legge predetta a condizione che sia prevista la localizzazione degli impianti nei territori di cui all'art. 1. Alle imprese di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma tredicesimo, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tra i progetti di riconversione ammissibili alle agevolazioni di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, sono compresi anche i progetti diretti a sostituire gli impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione di nuovi impianti di corrispondente entita' nei territori di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 2 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;218~art60 · fonte su Normattiva