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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichita' o d'arte.

[2]Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art1 · fonte del testo