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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichita' o d'arte.
[2]Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
