Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 109 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le collezioni di oggetti d'arte e di antichita', i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.
tolto: Sono altresi' inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichita' non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art2 · fonte del testo