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[1]Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l'accesso al pubblico, il Governo potra' espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.

[2]La dichiarazione di pubblica utilita' di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, e' fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art17 · fonte del testo

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