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[1]Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel Regolamento, e' autorizzato a fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichita' o d'arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.

[2]Ha eziandio facolta' di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art18 · fonte del testo

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