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[1]Le collezioni di oggetti d'arte e di antichita', i monumenti ed i singoli oggetti d'importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.

[2]Sono altresi' inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d'arte e di antichita' non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all'articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art2 · fonte del testo