Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sara' inscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennita' stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art20 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari