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Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sara' inscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell'esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all'articolo 18, dall'applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennita' stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.
Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009
