Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichita', deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avra' facolta' di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potra' farne differire l'inizio non pero' oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.
tolto: Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.
tolto: In tutti gli altri casi, il Governo avra' diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.
tolto: Le modalita' per l'esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art14 · fonte del testo
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