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[1]Gl'impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli Enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10,000.

[2]Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell'articolo 4, meno quanto riguarda la nullita' della vendita.

[3]La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l'oggetto d'arte o di antichita' e' compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art25 · fonte del testo